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Statuto

Articolo 1 – Denominazione, logo e sede
Viene costituita a Quartu Sant'Elena in via Monteverdi, 30 l'associazione senza fini di lucro "Sardinia Mountain Bike".
Essa potrà utilizzare anche la forma abbreviata "S.M.B". Il logo della associazione sarà il seguente:

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. L'associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopo dell'Associazione
L'associazione ha per scopo lo sviluppo e il coordinamento della disciplina della mountain-bike e di tutte le attività culturali, formative e ricreative ad essa correlate collaborando con enti e istituzioni, nell'ambito pubblico e nell'ambito privato, sia per la difesa e la conservazione del territorio che per svolgere attività educativa a tutela del patrimonio ambientale e culturale.
Articolo 3 – Le attività dell'associazione  
L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare a titolo esemplificativo e non tassativo : 
promuovere l'uso della mountain-bike con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in mountain-bike; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari 
attività di formazione : con corsi di avviamento e perfezionamento e aggiornamento teorico/pratici per tutti gli associati, educatori, insegnanti, operatori sociali ed economici o semplici appassionati
attività sportive : promozione di attività sportive nei settori più congeniali dell'Associazione; gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive in genere 
allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci 
stipulare convenzioni intese ad ottenere la fornitura di generi di qualsiasi voglia a condizione di particolare favore per gli associati. 
Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento
Articolo 4 – I soci dell'Associazione
 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali; presentando domanda di ammissione all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. I Soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci Ordinari sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Possono inoltre far parte dell'Associazione altre Associazioni con scopi analoghi o complementari. Il Consiglio Direttivo ha facoltà d'istituire tra i Soci Ordinari speciali tipologie di associati, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate. La quota associativa è disposta per anno solare, ed è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.
Articolo 5 – Cessazione del vincolo associativo  
La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per: - il venire meno dei requisiti di cui all'Articolo 4 - mancato pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi straordinari - morte del Socio persona fisica o estinzione del Socio persona giuridica, associazione o società - l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di Soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione. - scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. La radiazione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio
Articolo 6 – Espulsione del socio  
Il Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione stessa, quali definiti dal presente statuto e dal regolamento.
Articolo 7 – Soci : diritti e doveri
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Articolo 8 – Organi sociali  
Sono organi dell'Associazione : 
L'assemblea generale di Soci 
Il Consiglio Direttivo 
Il Presidente
Articolo 9 – Assemblea generale dei soci : definizione
L'Assemblea Generale dei Soci è il momento fondamentale di confronto, è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione ed è quindi sovrana, assicurando la corretta gestione dell'Associazione stessa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea all'associazione. Ciascun Socio maggiorenne, munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare non più di un altro Socio.
Articolo 10 – Assemblea generale dei soci : composizione e convocazione  
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea, così validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, i quali sono vincolati alle decisioni assunte. La convocazione di tutti i Soci dovrà effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Articolo 11 – Assemblea generale dei soci : competenze  
L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti: - eleggere il Consiglio Direttivo - approvare il bilancio preventivo e consuntivo - apportare eventuali modifiche allo Statuto - Altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci. L'Assemblea Straordinaria: - delibera sulle modifiche dello Statuto - delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione - altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria.
Articolo 12 – Assemblea generale dei soci : delibere e votazioni  
L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione all'Associazione. All'apertura di ogni seduta il Presidente incarica il Segretario di redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario stesso. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari. Alle votazioni si procede per alzata di mano. I Soci riuniti in Assemblea possono proporre di modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi e lo spirito dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria dei Soci nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo : composizione
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. La carica di consigliere è gratuita. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Per la nomina del Presidente occorre che siano presenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo : convocazione  
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno quattro volte l'anno, o nel caso in cui lo richiedano almeno i due terzi dei componenti. La convocazione sarà dovrà essere inviata tramite lettera, telefax o altro mezzo idoneo da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio Direttivo deve, comunque, ritenersi validamente convocato, anche in assenza di formale invito, qualora all'adunanza siano presenti tutti i membri.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo : competenze  
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria: 
redige, approva e gestisce i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci 
ratifica le deliberazioni del Presidente, emana norme e regolamenti in base agli indirizzi dell'Assemblea 
propone argomenti da sottoporre al voto delle Assemblee ordinaria e straordinaria 
designa i rappresentanti dell'Associazione in organismi di categoria a carattere internazionale ed in altri organi che lo richiedano 
fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa 
decide sugli investimenti patrimoniali 
stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione 
delibera sull'ammissione dei Soci 
decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi 
stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità 
conferisce e revoca procure 
promuove tutte le iniziative ritenute idonee al conseguimento dei fini sociali.
Articolo 17 – Il Presidente dell'Associazione.  
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice - Presidente. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica dal parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Entrate dell'Associazione  
Le entrate dell'Associazione sono costituite da: 
tasse di iscrizione e quote annuali di Associazione 
proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi 
dai contributi annui ordinari 
da eventuali contributi straordinari 
donazioni e lasciti 
rimborsi 
attività marginali di carattere commerciale e produttivo. 
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di tali proventi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Articolo 19 – Durata del periodo di contribuzione  
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Articolo 20 – Divieto di distribuzione degli utili  
E' fatto divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 21 – Esercizio sociale  
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 22 – Scioglimento dell'Associazione   
L'Associazione può esser sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti legalmente espressi. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicata la destinazione del patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sarà tutto erogato, sentito l'organismo di controllo, ad enti associativi aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione, o per pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente, a seconda della deliberazione della rispettiva Assemblea Generale, esclusa sempre per una divisione fra i Soci.
Articolo 23 – Finale di rinvio   
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.


 

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