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Articolo 1 – Denominazione, logo e sede
Viene costituita a Quartu Sant'Elena in via Monteverdi, 30 l'associazione
senza fini di lucro "Sardinia Mountain Bike".
Essa potrà utilizzare anche la forma abbreviata "S.M.B". Il logo della
associazione sarà il seguente:

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà
affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia
nazionali che locali. L'associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopo
dell'Associazione
L'associazione ha per scopo lo sviluppo e il coordinamento della disciplina
della mountain-bike e di tutte le attività culturali, formative e ricreative
ad essa correlate collaborando con enti e istituzioni, nell'ambito pubblico
e nell'ambito privato, sia per la difesa e la conservazione del territorio
che per svolgere attività educativa a tutela del patrimonio ambientale e
culturale.
Articolo 3 – Le attività
dell'associazione
L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere
varie attività, in particolare a titolo esemplificativo e non tassativo :
promuovere l'uso della mountain-bike con modalità escursionistiche, per
valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e,
inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in
proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di
soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in mountain-bike; studiando,
pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari
attività di formazione : con corsi di avviamento e perfezionamento e
aggiornamento teorico/pratici per tutti gli associati, educatori,
insegnanti, operatori sociali ed economici o semplici appassionati
attività sportive : promozione di attività sportive nei settori più
congeniali dell'Associazione; gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a
palestre, campi e strutture sportive in genere
allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed
eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative,
riservando le somministrazioni ai propri soci
stipulare convenzioni intese ad ottenere la fornitura di generi di qualsiasi
voglia a condizione di particolare favore per gli associati.
Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di
natura commerciale per autofinanziamento
Articolo 4 – I soci
dell'Associazione
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone
giuridiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali; presentando domanda di ammissione
all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
I Soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. I Soci Fondatori sono
coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci
Ordinari sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non è
trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
soggetta a rivalutazione. Possono inoltre far parte dell'Associazione altre
Associazioni con scopi analoghi o complementari. Il Consiglio Direttivo ha
facoltà d'istituire tra i Soci Ordinari speciali tipologie di associati,
deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote
differenziate. La quota associativa è disposta per anno solare, ed è dovuta
per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.
La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera
sociale e dal pagamento della quota associativa.
Articolo 5 – Cessazione del vincolo
associativo
La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per: - il venire meno dei
requisiti di cui all'Articolo 4 - mancato pagamento della quota associativa
e degli eventuali contributi associativi straordinari - morte del Socio
persona fisica o estinzione del Socio persona giuridica, associazione o
società - l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di Soci che per
aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi
rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti
dell'Associazione. - scioglimento dell'Associazione, deliberato
dall'Assemblea Straordinaria. Il Socio dimissionario non ha diritto al
rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in
corso. La radiazione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza di
ogni diritto già acquisito dal Socio
Articolo 6 – Espulsione del socio
Il Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di soci che si siano
resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento
delle quote associative o disinteressandosi dell'attività dell'Associazione
o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione
stessa, quali definiti dal presente statuto e dal regolamento.
Articolo 7 – Soci : diritti e
doveri
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche di statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione. I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto. Si
impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la
realizzazione dei suoi fini. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme
del presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione
il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Articolo 8 – Organi sociali
Sono organi dell'Associazione :
L'assemblea generale di Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Articolo 9 – Assemblea generale dei
soci : definizione
L'Assemblea Generale dei Soci è il momento fondamentale di confronto, è il
massimo organo rappresentativo dell'Associazione ed è quindi sovrana,
assicurando la corretta gestione dell'Associazione stessa. Essa è composta
da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il
valore della quota. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato
neppure in caso di partecipazione temporanea all'associazione. Ciascun Socio
maggiorenne, munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare non più
di un altro Socio.
Articolo 10 – Assemblea generale
dei soci : composizione e convocazione
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in
via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio
Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se è
presente la maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora senza che tale
maggioranza sia stata raggiunta, l'Assemblea si intende regolarmente
costituita in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei
presenti. L'Assemblea, così validamente costituita, rappresenta
l'universalità dei soci, i quali sono vincolati alle decisioni assunte. La
convocazione di tutti i Soci dovrà effettuarsi mediante avviso da affiggere
nel locale della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Articolo 11 – Assemblea generale
dei soci : competenze
L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti: - eleggere il Consiglio
Direttivo - approvare il bilancio preventivo e consuntivo - apportare
eventuali modifiche allo Statuto - Altri argomenti risultanti all'ordine del
giorno o proposti dai Soci. L'Assemblea Straordinaria: - delibera sulle
modifiche dello Statuto - delibera l'eventuale scioglimento
dell'Associazione - altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o
proposti dai Soci. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via
ordinaria.
Articolo 12 – Assemblea generale
dei soci : delibere e votazioni
L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di
quest'ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione
all'Associazione. All'apertura di ogni seduta il Presidente incarica il
Segretario di redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I
verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal
Segretario stesso. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi,
favorevoli o contrari. Alle votazioni si procede per alzata di mano. I Soci
riuniti in Assemblea possono proporre di modificare il presente Statuto ma
non possono modificare gli scopi e lo spirito dell'Associazione. Per la
validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la
presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei
Soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci nomina i componenti del Consiglio Direttivo.
Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo :
composizione
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio
Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un
massimo di cinque membri. Per la prima volta la determinazione del numero
dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono
essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro
sostituzione. La carica di consigliere è gratuita. Ogni componente il
Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Per la nomina del Presidente
occorre che siano presenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio
Direttivo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione. Le
deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più
uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
dell'Associazione.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo :
convocazione
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, almeno quattro volte l'anno, o nel caso in cui lo richiedano
almeno i due terzi dei componenti. La convocazione sarà dovrà essere inviata
tramite lettera, telefax o altro mezzo idoneo da spedirsi almeno otto giorni
prima della riunione e contenente l'ordine del giorno. In caso di
particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi
almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio Direttivo deve, comunque,
ritenersi validamente convocato, anche in assenza di formale invito, qualora
all'adunanza siano presenti tutti i membri.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo :
competenze
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e
l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria:
redige, approva e gestisce i progetti di bilancio preventivo, rendiconto
finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci
ratifica le deliberazioni del Presidente, emana norme e regolamenti in base
agli indirizzi dell'Assemblea
propone argomenti da sottoporre al voto delle Assemblee ordinaria e
straordinaria
designa i rappresentanti dell'Associazione in organismi di categoria a
carattere internazionale ed in altri organi che lo richiedano
fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le
modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
decide sugli investimenti patrimoniali
stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione
delibera sull'ammissione dei Soci
decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua
collaborazione con terzi
stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme
e modalità
conferisce e revoca procure
promuove tutte le iniziative ritenute idonee al conseguimento dei fini
sociali.
Articolo 17 – Il Presidente
dell'Associazione.
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di sua assenza è
sostituito dal Vice - Presidente. In caso di urgenza il Presidente può
compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi
dell'associazione, con successiva ratifica dal parte del Consiglio
Direttivo.
Articolo 18 – Entrate
dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
tasse di iscrizione e quote annuali di Associazione
proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi
dai contributi annui ordinari
da eventuali contributi straordinari
donazioni e lasciti
rimborsi
attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi
straordinari. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. L'Assemblea delibera
sulla utilizzazione di tali proventi in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
Articolo 19 – Durata del periodo di
contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque
sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il socio
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto
al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Articolo 20 – Divieto di
distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Articolo 21 – Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è
affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente. Il Consiglio
Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il
bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea
Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato
presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per
poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 22 – Scioglimento
dell'Associazione
L'Associazione può esser sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria,
a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti legalmente espressi. Nella
deliberazione di scioglimento deve essere indicata la destinazione del
patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione,
l'attivo netto sarà tutto erogato, sentito l'organismo di controllo, ad enti
associativi aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione, o per pubblica
utilità nel rispetto della normativa vigente, a seconda della deliberazione
della rispettiva Assemblea Generale, esclusa sempre per una divisione fra i
Soci.
Articolo 23 – Finale di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa rinvio alle norme
di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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